Una lunga storia armata
Per i Padri Fondatori era d'uopo difendersi dai nemici esterni e interni, ma nel corso dei secoli il Secondo Emendamento si è trasformato nel diritto individuale a detenere armi.
Due grandi preoccupazioni agitavano le acque del Grande Esperimento americano nella seconda metà del Diciottesimo secolo. Una, ampiamente condivisa, era l’ovvia paura di un tentativo di reconquista delle colonie ribelli da parte della Gran Bretagna. Ma una parte dei Fondatori (la fazione cosiddetta anti-federalista, dalla quale sarebbe scaturito il primo Partito Repubblicano) tendeva a riversare verso il nascente governo federale americano gli stessi argomenti sui quali si era basata la rivolta armata contro l’Impero coloniale britannico, e quindi a coltivare nei suoi confronti una profonda diffidenza e a osteggiare l’attribuzione a esso di grandi poteri a scapito delle autonomie locali; ed ecco la seconda paura, quella di una involuzione tirannica del governo centrale, della degenerazione della neonata Repubblica in una sorta di monarchia elettiva non meno dispotica ed accentratrice di quella dalla quale quali gli americani avevano scelto di emanciparsi.
È da quelle due preoccupazioni che è necessario partire se si vuole comprendere la storia del famigerato Secondo Emendamento, quello che (scritto nel 1788, approvato nel 1791) inserì nella neonata Costituzione «il diritto dei cittadini di detenere e portare armi".
I primi dieci emendamenti costituzionali del 1791 erano, nel loro insieme (non solo il secondo, ma tutto il “pacchetto”, il cosiddetto Bill of Rights), una concessione che la fazione federalista (quella più favorevole al conferimento di poteri e funzioni al governo centrale, che in quei primi anni era la fazione dominante) aveva garantito alla fazione anti-federalista (la quale inizialmente era minoritaria) per ottenere la ratifica della Costituzione. Non a caso il principale estensore di quegli emendamenti fu James Madison, leader della fazione anti-federalista accanto a Thomas Jefferson .
Gli emendamenti del 1791 nascono così: un insieme di tutele volte a minimizzare i rischi di involuzione assolutista e dispotica del governo centrale (federale).
Questa è la ragione dell'inserimento nella Costituzione del «right of the people to keep and bear Arms», il diritto dei cittadini a detenere e portare armi. Se si fosse trattato solo di non lasciare la nascente Repubblica inerme rispetto al pericolo di aggressione Britannico o comunque straniero, sarebbe stata più che sufficiente la creazione di un esercito federale. Trattandosi invece anche (e per alcuni soprattutto) di non lasciare i singoli Stati membri e gli individui che li abitavano inermi rispetto al pericolo di tirannide “interno”, si andò à a parare sulla «ben regolata milizia» costituita dal popolo in armi, sottoponendo il governo federale ad un "divieto di disarmare" gli americani.
Prima che un esercito permanente possa dominarlo, il popolo deve essere disarmato; come lo è in quasi tutti i regni d'Europa. Il potere supremo in America non può imporre leggi ingiuste con la spada, perché l'intera popolazione è armata e quindi costituisce una forza superiore a qualsiasi banda di truppe regolari che può essere, con qualsiasi pretesto, reclutata negli Stati Uniti.
Sono parole scritte nel 1787, immediatamente prima della stesura del Secondo Emendamento, da Noah Webster («il padre dell’educazione e della scuola americana», collaboratore di Benjamin Franklin) in un pamphlet con il quale egli incoraggiava lo Stato della Pennsylvania a ratificare la Costituzione.
È un ragionamento che aveva una notevole dignità al tempo della Early Republic, ma che risulta un po' grottesco oggigiorno data l'evoluzione tecnologica degli armamenti militari che in questi due secoli e mezzo ha prodotto un divario incolmabile (anche per ragioni economiche) fra le armi delle quali dispone un esercito e quelle delle alle quali possono accedere dei privati cittadini, per quanto "ben armati".
Ci poteva in effetti essere una certa simmetria quando l'arma da fuoco della quale disponevano le truppe di un esercito regolare era la stessa della quale potevano disporre i privati cittadini, ossia un lungo e pesante moschetto; ma quel presupposto venne meno man mano che le forze armate ricevettero in dotazione prima le mitragliatrici (la prima fu inventata proprio da un americano, Richard Gatling, il quale all'epoca della Guerra Civile si era illuso di rendere superfluo il reclutare molti soldati introducendo "un'arma che avrebbe permesso, grazie alla sua rapidità di fuoco, ad un uomo soltanto di compiere in battaglia il dovere di cento uomini"), poi i carrarmati, quindi i missili e via via sino ai più recenti droni.
Peraltro anche le cheap guns hanno pur sempre avuto la loro evoluzione tecnologica: che se da un lato è insufficiente a rendere ragionevole l'idea di un confronto fra un esercito regolare e una milizia di privati cittadini, dall'altro pone un problema che i Fondatori non avevano potuto prevedere, cioè quello dell'abuso da parte di malintenzionati o pazzoidi, per compiere stragi di loro concittadini.
Certo, quello che oggi è di fatto il principale inconveniente prodotto da quella scelta di rendere il popolo statunitense “non disarmabile”, ossia la piaga dei mass shooting, era del tutto inconcepibile nel contesto tecnologico di due secoli e mezzo fa, quando un tiratore ben addestrato era in grado di sparare sì e no tre colpi in un minuto. Oggi in America chiunque può avere armi da fuoco semiautomatiche, che di colpi al minuto, per capirci, ne sparano circa una cinquantina, le quali che contro un esercito ostile non basterebbero certo a difendere «the security of a free state», ma che al contempo sono troppo potenti per non creare problemi.
Tutto ciò avrebbe potuto condurre a una evoluzione interpretativa del Secondo Emendamento nella direzione di un potere maggiore delle autorità federali di regolamentare e limitare il diritto dei cittadini di detenere e portare armi; e invece è accaduto l'esatto contrario: si è affermata una interpretazione sempre più estrema e rigida di quella norma, e curiosamente ciò è accaduto di recente, negli ultimi quindici anni.
Fino al 2008, in due aree metropolitane molto importanti era in vigore un divieto assoluto di girare armati: nel District of Columbia, ossia a Washington e sobborghi, e a Chicago.
Il divieto di porto d’armi a Washington DC, in vigore dal 1975, venne falcidiato nel giugno del 2008 dalla Corte Suprema con la sentenza «District of Columbia versus Heller», dando ragione a Dick Anthony Heller, una guardia giurata che viveva in un quartiere pericoloso della città e rivendicava il diritto di portarsi a casa la pistola per difesa personale quando smontava dal lavoro.
Il giudice Anthony Kennedy, in quella come in molte altre decisioni, fece da ago della bilancia: si aggregò ai quattro giudici conservatori, determinando una decisione per 5 voti contro 4, scritta dal leader della fazione conservatrice della Corte Antonin Scalia che confermò, dopo 217 anni di dubbi e discussioni, l’interpretazione “pro armi” del Secondo Emendamento. Il diritto a detenere armi è un diritto individuale garantito dalla Costituzione, al pari degli altri diritti fondamentali del cittadino americano, e pertanto la Costituzione «non permette divieti assoluti nel possesso di pistole a casa e nel loro uso per legittima difesa».
Da notare che Barack Obama, che all’epoca era ancora solo il candidato alla Casa Bianca (mancavano ancora più di quattro mesi alla sua elezione), si guardò bene dal criticare quella sentenza come i suoi sostenitori di area liberal speravano, e anzi plaudì a quella decisione e si affrettò a garantire che se eletto presidente avrebbe «tutelato i diritti costituzionali dei proprietari di armi da fuoco, cacciatori e sportivi rispettosi della legge».
Due anni dopo, nel giugno del 2010, la Corte Suprema, con la sentenza McDonald versus Chicago scritta dal giudice Samuel Alito (altro membro molto conservatore della corte), e anche stavolta pronunciata con il voto dei quattro giudici conservatori più quello del solito Anthony Kennedy, fece piazza pulita anche dell’altro divieto “assoluto” di portare armi, quello in vigore nella città di Obama. Nel fare questo, la Corte estese all’ambito delle legislazioni locali lo stesso principio che nel 2008 aveva sancito in riferimento alle normative federali; sempre ferma restando la legittimità di “ragionevoli limitazioni” alla vendita e al porto d’armi, quella sentenza ha però affermato l’illegittimità del divieto di detenzione domestica.
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